DOCUMENTI DI TRASPORTO VITIVINICOLI

– AL VIA MVV ELETTRONICO –

Segnaliamo che con il Decreto 13 aprile 2018 il Ministero delle Politiche Agricole ha provveduto a disciplinare le modalità di emissione e le caratteristiche del MVV-Elettronico destinato ad accompagnare il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

In particolare il decreto:

  • stabilisce le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN (art. 1);
  • disciplina l’utilizzo del documento MVV-E (art. 3 e 4) e le informazioni contenute;
  • riporta indicazioni su specifici adempimenti (art. 5) quali la variazione dell’MVV-E oppure la mancata o parziale accettazione;
  • prevede una fase iniziale nella quale il documento vitivinicolo MVV-E è emesso facoltativamente in formato elettronico, al fine di consentire agli operatori un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione dei documenti.

Qui di seguito si riportano le caratteristiche principali del documento:

  • ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo speditore deve essere iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF;
  • L’MVV-E può essere utilizzato come certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Regolamento e come certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento;
  • non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza;
  • l’ora di partenza non può essere antecedente all’ora di validazione;
  • la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato;
  • dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono essere più modificati;
  • l’emissione del Documento MVV-E assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento previsti dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 273/2018 (ex art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto) e dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.

In questa fase transitoria gli operatori possono procedere sia con l’emissione del MVV cartaceo che con l’emissione dell’MVV Elettronico. Con un successivo decreto ministeriale verrà stabilità la data del definitivo passaggio al MVV Elettronico.