REGIONE PIEMONTE – AL VIA BANDO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI VENDEMMIA 2018/2019

DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018

Segnaliamo che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n° 617 del 29 maggio u.s. ha emanato il bando che prevede aiuti ed incentivi alle aziende Vitivinicole che intendono procedere ad un piano di ristrutturazione e/o riconversione dei propri vigneti.

La domanda di aiuto va inoltrata alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2018.
Sulla misura in oggetto la Regione ha stanziato 9.500.000 di Euro.

Beneficiari

Possono beneficiare del premio:

  • gli imprenditori agricoli singoli,
  • cooperative agricole,
  • società di persone e di capitali,

che   esercitano   attività   agricola   e   che   conducono   superfici   vitate,   regolarmente   iscritte   allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda.

 

Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono:

  1. la riconversione varietale che consiste:
    a) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
    b) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
  2. la ristrutturazione, che consiste:
    a) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
    b) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
  3. il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione delle forme di allevamento che prevede modifiche della forma di allevamento senza modifiche delle strutture di sostegno o messa in opera e modifica delle strutture di sostegno che non variano la forma di allevamento. E’ esclusa l’ordinaria manutenzione.

Al fine di limitare i costi di smaltimenti dei materiali è ammissibile l’utilizzo di pali intermedi usati purché siano in cemento o in acciaio e in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto.

In tali casi vengono riconosciute le spese sostenute per la messa in opera della paleria intermedia e non il valore dei medesimi. Non vengono riconosciuti i costi di smaltimento.

Per modifiche delle strutture di sostegno si intende: la sostituzione migliorativa con materiale nuovo (pali, fili e accessori). Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell’allegato 3 del presente atto.

In attuazione dell’articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell’allegato 3 che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell’articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

Interventi /operazioni non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

  1. al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
  2. agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi del l’art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Definizione dell’aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

  1. compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dellamisura;
  2. contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a. può assumere una delle seguenti forme:

a1. coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l’estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell’impianto,
a2. compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato .
Tale compensazione è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto e in 1500 €/ettaro in caso di sovrainnesto e modifica della forma di allevamento senza modifiche delle strutture di sostegno.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b. viene erogato utilizzando i livelli di sostegno riportati nelle tabelle al successivo punto 11.2, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e sulla base del prezziario regionale fino al raggiungimento di un importo massimo di 12.000 €/ettaro. Tale importo massimo è elevato a 14.900 €/ettaro per sostenere le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nel GIS su SIAP al livello particellare.

Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. In particolare per il reimpianto anticipato tali spese sono eleggibili solo a partire dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato. Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori.

Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda: in particolare l’estirpazione può essere effettuata a partire dalla data indicata annualmente dall’Organismo Pagatore AGEA .

 

E’ possibile consultare e scaricare il testo del bando cliccando qui.