Segnaliamo che in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 contenente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Tale decreto costituisce testo unico in materia dei controlli nel settore biologico, riunendo in un’unica legge la normativa finora frammentata e abrogando la disciplina nazionale vigente, riferita al D.lgs. 17 marzo 1995, n. 220.
Riportiamo qui di seguito gli aspetti più salienti del provvedimento:
Gli operatori, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, notificano l’inizio della loro attivita’ e assoggettano la loro impresa al sistema di controllo, ed è fatto obbligo agli operatori di:
- redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell’attivita’, del sito e dell’unita’ produttiva;
- redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unita’, di sito e di attivita’, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;
- eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso o all’esclusione dell’operatore per fatti antecedenti l’esclusione o il recesso medesimi;
- in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l’avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;
- non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all’articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l’esclusione di morosita’;
- annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia’ utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche’ contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico;
- adottare un sistema, che consenta la tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- comunicare preventivamente all’organismo di controllo la tipologia di contabilita’ e tracciabilita’ utilizzata;
- mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all’organismo di controllo ed alle autorita’ di cui all’articolo 3;
- per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all’organismo di controllo la natura e la quantita’ di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
- comunicare tempestivamente all’organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti;
- comunicare tempestivamente all’organismo di controllo l’esito dei controlli svolti dalle autorita’ competenti, in caso di contestazioni di non conformità.
Il provvedimento definisce inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale:
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita’ del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicita’, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicita’ e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non piu’ inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
- 000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non piu’ inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, e’ irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita’.
- Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, e’ irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosità.