PSR 2014/2020 INCENTIVI AL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

DOMANDE ENTRO IL 12 LUGLIO 2018

Segnaliamo che, a seguito della pubblicazione della DD n. 445 del 13/04/2018 è possibile presentare entro il 12 luglio p.v. domanda di contributo a valere sulla Misura 4.2.1- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Agroindustria) – BANDO A – acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature.

La Regione Piemonte ha suddiviso le risorse del bando A – 2018 in due quote:

  • € 26.051.478,06 per le graduatorie settoriali;
  • € 2.400.000,00 di riserva per completare le domande idonee e finanziabili parzialmente.

Le domande di aiuto presentate saranno inserite in graduatorie settoriali, in base ai punteggi raggiunti secondo i criteri di selezione previsti dalla misura, che, per opportuna conoscenza, si riportano in allegato.

Come ricordato la scadenza per la presentazione delle domande è stabilita al 12 luglio 2018.

Si riporta qui di seguito gli aspetti più rilevanti  del provvedimento:

Beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura le imprese agroindustriali, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono concessi solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all’art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014. Per tali investimenti l’intensità di aiuto è pari al 10% dei costi ammissibili e non sono finanziabili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.

Localizzazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte.

Agevolazioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La percentuale di aiuto concessa alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) è pari al 10 % della spesa ammissibile.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti nei bandi con altri aiuti.

Per gli investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili non è ammesso nessun altro incentivo ivi compresi gli incentivi per il conto energia.

Limiti degli investimenti

Spesa massima ammissibile € 2.000.000,00 – spesa minima ammissibile € 300.000,00

Spese ammissibili

  1. Acquisto di fabbricati fino ad un massimo del 15% del costo dell’intero progetto. La spesa finanziabile è la minore tra quella dichiarata nell’atto di acquisto e il valore catastale rivalutato ai sensi del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986). L’immobile deve essere oggetto di una sostanziale ristrutturazione e occorre dimostrare la convenienza economica dell’operazione rispetto alla costruzione ex novo. L’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi dieci anni. Non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente.
  2. Costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.
  3. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. Gli impianti elettrici (comprese le cabine attrezzature delle cabine di trasformazione), idrici, termici anche quando sono complementari o connessi all’installazione degli impianti tecnologici non rientrano mai in questa tipologia di investimenti – opere edili speciali.
  4. Investimenti immateriali: sviluppo ed acquisto di programmi informatici e acquisto di brevetti e licenze fino ad un massimo del 12% della spesa ammissibile (comprese le spese generali di cui alla successiva lettera e).

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene accordato alle imprese che:

  • sono in condizioni di redditività economica;
  • rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
  • dimostrano la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
  • propongono investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti compresi nell’Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca. I prodotti finali ottenuti possono non ricadere nell’allegato I del TFUE. In tal caso il sostegno viene accordato solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all’art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all’atto della presentazione della domanda e mantenuti fino al pagamento del saldo del contributo. Inoltre, le imprese richiedenti, a pena di esclusione e/o decadimento della domanda di sostegno, devono:

  • dimostrare che almeno il 66% della materia prima trasformata e/o commercializzata sia di provenienza extra-aziendale;
  • dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all’investimento;
  • dimostrare la cantierabilità dell’investimento.

Le imprese non devono:

  • avere un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore al 25% del totale complessivamente fatturato. Tale condizione riguarda la media degli ultimi 2 esercizi sociali precedenti la domanda di sostegno;
  • trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale comunque denominata;
  • essere in condizioni, compreso il legale rappresentante, che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno telematica. La stipula dei contratti o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono anche essere antecedenti, purché l’effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento, ad eccezione delle spese generali.

Le imprese interessate potranno presentare una sola domanda di sostegno e nel caso in cui abbiano già una domanda di sostegno ammessa e finanziata sulla misura 4.2.1 e non ancora conclusa (per cui non è stata ancora presentata la domanda di pagamento del saldo) potranno presentare domanda di sostegno sul presente bando a condizione che entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando presentino la domanda di pagamento del saldo della domanda precedentemente finanziata.